STATUTO
Con
le modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci convocata nelle
seguenti date:
1)
il 23-24 settembre 2005 a Milano presso
l’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera
2)
il 14 settembre 2009 a Firenze presso il Dipartimento di Astronomia
3) il 5-6 ottobre 2012 ad Albano presso Museo Civico - Sala
Comunale
ART. 1 (Associazione)
È
costituita l’associazione culturale denominata
“Società Italiana di Archeoastronomia”,
nel seguito
denotata con l’acronimo S.I.A. o, brevemente,
“Associazione”. Essa non persegue fini di lucro
ed ha
durata illimitata.
ART. 2 (Sede)
La
S.I.A. ha sede legale in Milano, presso
l’Osservatorio Astronomico di Brera, via Brera n.28.
ART. 3 (Finalità)
La
S.I.A. si propone
come finalità la promozione degli studi sulla Storia
dell’Astronomia antica, della Archeoastronomia, della
Astronomia
culturale e della Astronomia storica.
Essa si propone inoltre di operare affinché vengano
riconosciute, anche nel campo della didattica e della ricerca in
particolare universitaria, la specificità e la rilevanza di
tali
studi.
Onde conseguire questi scopi, la S.I.A. promuove:
1. incontri e dibattiti fra i ricercatori (convegni,
workshops,
seminari) e studiosi afferenti ad aree sia scientifiche sia umanistiche;
2. forme di coordinamento fra discipline diverse;
3. iniziative per la formazione di giovani studiosi: studenti
universitari, laureandi e laureati in Astronomia e Archeologia e
materie affini;
4. iniziative rivolte a soddisfare la domanda
sociale di informazione e divulgazione scientifica;
5. l’aggiornamento e la formazione dei
docenti della
scuola secondaria nei settori a cui la Società è
interessata;
6. iniziative intese ad approfondire i
problemi della
didattica universitaria nei settori a cui la Società
è
interessata;
7. attività di ricerca anche in cooperazione con
altre
istituzioni nazionali o internazionali, su temi di interesse comune.
8. iniziative a livello regionale e/o nazionale,
rivolte
alla valorizzazione del patrimonio di interesse archeoastronomico.
9. iniziative nel campo normativo atte a favorire gli studi
sui temi a cui l’Associazione è interessata.
ART. 4 (Organi)
Gli
organi della S.I.A. sono:
i.) l’Assemblea degli
Associati;
ii.) il Consiglio Direttivo;
iii.) il Presidente;
iv.) il Comitato Elettorale;
v.) il Collegio dei Revisori.
ART. 5 (Assemblea degli Associati)
L’Assemblea
degli associati è composta da tutti gli Associati
(Socio
Onorario, Socio Promotore, Socio Individuale e Socio Collettivo) che
siano in regola con i doveri derivanti dall’iscrizione
all’Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno
per
la discussione della politica generale dell’Associazione, per
l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, per la
ratifica dell’ammissione di nuovi associati. Essa si riunisce
in
via straordinaria per discutere temi urgenti di rilevante importanza
per la vita dell’Associazione.
L’Assemblea degli Associati decide tra l’altro le
modifiche
di Statuto e l’eventuale scioglimento
dell’Associazione
stessa secondo le modalità previste in questo stesso
articolo e
nell’art. 16 del presente Statuto.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria è decisa
dal
Consiglio Direttivo ed effettuata dal Presidente
mediante
lettera, anche elettronica, contenente l’ordine del giorno,
indirizzata a tutti gli associati, di regola con trenta giorni di
anticipo e comunque con almeno quindici giorni di anticipo.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal
Presidente su
decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo
degli Associati, con le stesse modalità previste per
l’Assemblea ordinaria e dovrà tenersi entro
sessanta
giorni dalla delibera del Consiglio o dal ricevimento della richiesta
di convocazione da parte degli Associati. L’Assemblea,
presieduta
dal presidente, è validamente costituita, se regolarmente
convocata, con la presenza di almeno metà degli Associati e
delibererà validamente a maggioranza di voti. In
seconda
convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il
numero
degli intervenuti. In caso di impossibilità a
presenziare
da parte del Presidente, l’Assemblea è presieduta
dal Vice
Presidente.
L’Assemblea decide a maggioranza assoluta dei presenti, con
l’eccezione delle delibere relative a modifiche di Statuto o
allo
scioglimento della Associazione, per le quali si applica
quanto
previsto nell’Articolo 16 del presente Statuto.
ART. 6 (Consiglio Direttivo)
Il
Consiglio
Direttivo è composto da otto consiglieri oltre al
Presidente.
Esso decide le iniziative necessarie per realizzare le
finalità della Associazione ed è investito di
tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo per quanto
è demandato dal presente statuto all’Assemblea
degli
Associati. In particolare, il Consiglio Direttivo valuta le domande di
ammissione degli Associati secondo le procedure di cui
all’art.
12 e stabilisce le quote annuali di associazione. Le riunioni
del
Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di propria
iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Esse sono valide
se vi interviene la maggioranza dei membri del Consiglio e
sono
presiedute dal Presidente; l’assenza giustificata abbassa il
numero legale, ma il numero di Consiglieri partecipanti non
può
essere inferiore a tre. In caso di impossibilità a
presenziare
da parte del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vice
Presidente Vicario ed in caso di assenza anche di quest’ultimo
dal
Consigliere più anziano di età.
Le delibere del Consiglio vengono prese a maggioranza assoluta dei
presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi
Presiede. Il
Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di
esperti, che potranno partecipare alle riunioni di Consiglio con
funzioni consultive e senza diritto di voto.
ART. 7 (Presidente)
Il
Presidente eletto
con le modalità di cui al successivo art. 13, coordina
l’attività dell’Associazione e
presiede le
riunioni delle Assemblee, Ordinarie o Straordinarie, e del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, con firma
libera di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di suo
impedimento, assenza o dimissioni, la firma e la rappresentanza legale
spettano con firma libera al Vice Presidente Vicario.
ART. 8 (Comitato Elettorale)
Il
Comitato
Elettorale è formato da tre Associati non appartenenti
al
Consiglio Direttivo. Esso stabilisce il calendario delle
votazioni alle cariche sociali e ne informa gli Associati con
almeno 30 giorni di anticipo. Esso inoltre predispone le liste dei
candidati secondo le modalità previste dall’art.
13, cura
la spedizione e la raccolta delle schede, effettua lo scrutinio e
nomina i nuovi eletti.
ART. 9 (Collegio dei Revisori)
Il
Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, da due
Revisori effettivi e da due supplenti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori e i Revisori sono eletti
dall’Assemblea anche tra persone estranee ai Fondatori, ai
Soci
Onorari e ai Soci Promotori.
I Revisori non possono ricoprire altre cariche sociali in seno
all’ Associazione. Essi durano in carica tre esercizi e sono
rieleggibili.
ART. 10 (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere)
Il
Consiglio
Direttivo elegge al suo interno uno o più Vice Presidenti, e tra
questi un Vice Presidente Vicario, con
l’incarico di coadiuvare il Presidente
nell’espletamento
dei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
Il Consiglio Direttivo nomina inoltre un Segretario e un Tesoriere, cui
non è richiesto di essere membri del Consiglio o
Associati. Essi presenziano alle sedute del Consiglio e alle
Assemblee, senza diritto di voto qualora non ne siano membri a norma
del presente statuto. Il Segretario tiene il libro dei verbali delle
riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea,
l’archivio, tiene il protocollo, il libro dei Soci e si
occupa
della corrispondenza ordinaria.
Il Tesoriere cura l’amministrazione
dell’Associazione
secondo le delibere del Consiglio Direttivo, tiene il Registro di
cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci
annuali (consuntivo e preventivo), può gestire conti
correnti
bancari e postali anche con firma singola.
ART. 11 (Durata dei mandati, dimissioni, indisponibilità)
Il
Presidente, i
Consiglieri e i membri del Comitato Elettorale durano in carica tre
anni. Il Presidente e i membri del Comitato Elettorale non
possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi,
tranne che nel caso in cui il Consiglio Direttivo autorizzi l'ulteriore
candidatura.
Il
Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere decadono ad ogni rinnovo
del Consiglio ma possono essere rinominati dal nuovo Consiglio.
In caso di dimissioni o di indisponibilità di uno o
più
Consiglieri, subentrano i primi dei non eletti. Qualora la
metà, o più della metà, del consiglio
sia
dimissionaria, saranno indette immediatamente nuove elezioni per il
rinnovo dell’intero Consiglio e del Presidente, ed i nuovi
organi
dureranno in carica per un regolare triennio. In caso di dimissioni o
indisponibilità del Presidente non meno di un anno prima
della
scadenza del mandato si provvederà ad eleggere un nuovo
Presidente secondo le procedure previste nell’Articolo
13 del presente statuto; il nuovo Presidente
durerà
in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Presidente.
In caso di dimissioni o di indisponibilità di uno o
più
membri del Comitato Elettorale, subentra il primo dei non eletti; in
caso di esaurimento della lista, i nuovi membri saranno scelti dal
Comitato fra gli Associati che non appartengano al Consiglio Direttivo.
Gli organi scaduti sono prorogati fino all’insediamento dei
nuovi
organi.
ART. 12 (Associati)
L’Associazione
alla S.I.A. può essere individuale o collettiva. La
qualifica di
Socio Individuale si applica a persone fisiche,
purché
comunque interessati al conseguimento degli scopi della
Associazione. Per ottenere la qualifica di Socio Individuale la persona
interessata è tenuta a presentare domanda scritta
indirizzata al
Consiglio Direttivo, corredata da curriculum. Il Consiglio valuta la
domanda nella prima riunione successiva al
ricevimento
della domanda stessa ed approva, a maggioranza, l’ammissione
del
nuovo Associato.
La qualifica di Socio Collettivo si applica a Enti o
Società.
Per ottenere la qualifica di Socio Collettivo l’Ente o la
Società interessata è tenuto a presentare domanda
scritta
indirizzata al Consiglio Direttivo.
L’approvazione e la ratifica della domanda vengono effettuate
seguendo la stessa procedura prevista per le domande
individuali.
Il Socio Collettivo è tenuto a nominare un rappresentante,
che
lo rappresenti nell’Assemblea degli Associati e nel corso
delle
elezioni. Sia i Soci Individuali che i Soci Collettivi hanno diritto a
un voto nell’Assemblea degli Associati. Essi partecipano
inoltre
alle votazioni per l’elezione delle cariche sociali
purché
in regola con le quote associative. I rappresentanti dei Soci
Collettivi hanno diritto all’elettorato passivo come membri
del
Consiglio Direttivo ma non per la carica di
Presidente.
Ogni Associato è tenuto a versare ogni anno una quota
associativa. L’importo delle quote associative di entrambe le
categorie dei Soci ed i relativi termini di pagamento vengono stabiliti
dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di Socio può essere revocata su delibera del
Consiglio Direttivo per morosità protratta o per
gravi
atti contrari allo spirito della Associazione. La revoca ha effetto
immediato, ma dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea
Ordinaria successiva alla relativa delibera del Consiglio. La revoca
non dà diritto alla restituzione delle quote associative e
implica la perdita di ogni diritto relativo al patrimonio della
Associazione.
ART. 13 (Elezioni)
Le
elezioni
ordinarie per il rinnovo delle cariche sociali si tengono ogni tre
anni. La votazione, a scrutinio segreto, viene effettuata per posta, su
apposite schede predisposte dal Comitato Elettorale e inviate agli
Associati dal Comitato stesso. Per ogni carica sociale
comparirà
sulla scheda una lista di nomi, da cui l’elettore
potrà
scegliere il candidato, o i candidati, da votare. I nomi
iniziali
di ogni lista saranno proposti dal Comitato Elettorale (per un totale
compreso fra il numero di candidati da eleggere e il doppio di tale
numero): ad essi si aggiungeranno poi tutti i nomi proposti da gruppi
di Associati al Comitato Elettorale con lettere controfirmata da almeno
otto Associati.
Gli Associati possono esprimere una preferenza per la carica di
presidente, cinque preferenze per la carica di membro del Consiglio
direttivo, due preferenze per la carica di membro del Comitato
Elettorale.
Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Comitato
Elettorale sono incompatibili. Gli Associati candidati in entrambe le
liste dovranno scegliere fra le due candidature prima delle elezioni.
ART. 14 (Gestione economica)
L’esercizio
finanziario della Associazione coincide con l’anno solare. La
gestione finanziaria avviene entro i limiti del bilancio preventivo, e
il Consiglio Direttivo è tenuto sotto la sua
responsabilità a giustificare ogni spesa sostenuta oltre
tale
limite.
Il bilancio preventivo, predisposto dal Tesoriere entro il termine
dell’esercizio finanziario, viene approvato dal Consiglio
Direttivo e successivamente ratificato nella prima Assemblea ordinaria
contestualmente a quello consuntivo. Le cariche dei vari organi della
Associazione non danno diritto a compensi, ma solo al rimborso delle
spese autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.
ART. 15 (Patrimonio)
Il
Patrimonio della
Associazione è costituito dalle quote annuali di
associazione,
dai beni mobili e immobili che saranno acquisiti dalla
Associazione, da eventuali donazioni o
lasciti
ricevuti e da ogni altra possibile entrata. Qualunque atto giuridico
che ad esso si riferisca (alienazione totale o parziale, accrescimenti,
ipoteche, cessione, affitti ecc.) deve essere fatto dal presidente in
nome della Associazione e deve essere autorizzato dal Consiglio
Direttivo. In caso di scioglimento il patrimonio
dell’Associazione viene devoluto a fini di utilità
generale o ad altre associazioni senza fini di lucro che perseguano
obiettivi analoghi a quelli dell’Associazione stessa.
ART. 16 (Modifiche dello Statuto e scioglimento della Associazione)
Le
modifiche di
Statuto o lo scioglimento della Associazione possono essere proposti
dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati.
L’Assemblea degli Associati chiamata a modificare lo Statuto
si
costituisce validamente con l’intervento di almeno un terzo
dei
Soci effettivi della S.I.A. ed approva le modifiche proposte con il
voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti
all’Assemblea.
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria
la
delibera all’unanimità del Consiglio Direttivo al
completo
e l’approvazione di un’Assemblea con il voto
favorevole di
almeno tre quarti degli associati.
Si considera valida la partecipazione mediante delega scritta; un Socio
presente non può presentare più di tre deleghe
scritte.
ART. 17 (Norma transitoria)
Sino
alla prima
elezione delle cariche, il Presidente, i membri del Consiglio
Direttivo, i componenti del Comitato Elettorale ed
i
componenti del Collegio dei Revisori saranno soggetti
nominati
nell’atto costitutivo, soggetti rispetto ai quali non si
applica
l’ipotesi di incompatibilità di cui agli articoli
8, 9 e
13 del presente statuto, nè quanto disposto
all’art. 11,
primo comma dello statuto
medesimo.
ART. 18 (Soci Onorari e Promotori)
Il
Consiglio
Direttivo, con voto all’unanimità,
può
nominare uno o più Soci Onorari, distintisi per il loro
contributo scientifico o per le loro attività promozionali
in
merito alle finalità espresse nell’Art. 3. Il
Consiglio
Direttivo, con voto all’unanimità, può
nominare uno
o più Soci Promotori, che siano Enti o Associazioni che
contribuiscono in vari modi al sostentamento finanziario della
Società stessa.